Graduatorie provinciali e di istituto, GUIDA e FAQ

GUIDA e FAQ del Ministero alla compilazione della domanda

22  luglio  2020

Graduatorie Provinciali di Supplenza

Le nuove GPS avranno validità biennale e conterranno due sole fasce di appartenenza

La prima fascia è per gli aspiranti in possesso di:

  • abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo
  • specializzazione per le graduatorie di sostegno

Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 3 dell’Ordinanza

La seconda fascia è per gli aspiranti

  • non abilitati e non specializzatiche non rientrano nella categoria precedente.

Graduatorie di istituto

L’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun

  • posto comune
  • classe di concorso
  • posto di sostegno

cui ha titolo.

NOTA BENE
Ogni docente potrà iscriversi alle GPS per una sola provincia ma per più classi di concorso.
Chi è già inserito nelle Graduatorie a Esaurimento (GAE) e vuole iscriversi alle GPS può scegliere una provincia diversa da quella in cui è già presente nelle GAE.

Per quale finalità

Le graduatorie provinciali di supplenza e di istituto serviranno, dall’anno scolastico 2020-21, per coprire le supplenze

  • fino al 31 agosto
    (graduatorie provinciali di supplenza)
  • fino al termine delle attività didattiche 30 giugno
    (graduatorie provinciali di supplenza)
  • fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio
    (graduatorie di istituto)

Le FAQ____________________________________

QUAL È L’ISTANZA PER LE GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA?

  • L’istanza è la seguente: “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22”.

COME MODIFICARE I DATI DI RECAPITO PERSONALI CHE SONO PROPOSTI AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA?

  • I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

ESISTE UN ORDINE DI COMPILAZIONE DELLE VARIE SEZIONI?

  • Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

UNA VOLTA INOLTRATA L’ISTANZA LA POSSO MODIFICARE PRIMA DELLA SCADENZA?

  • , l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Dipartimentale n.858 del 21 luglio 2020. Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

COME SI POSSONO MODIFICARE/CANCELLARE I DATI GIA’ INSERITI IN UNA SEZIONE?

  • Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.

COME FUNZIONA L’ISCRIZIONE ALLE GPS IN QUALITA DI ITP NEL CASO DEI MATURANDI PRIVATISTI 2020?

  • Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Tale previsione di ammissione con riserva, evidentemente, non può trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza.

Al punto B.9 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere?

  • Sì.

Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

  • L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.

Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in Lingua estera) ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore Posso comunque presentare la domanda?

  • La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.

Le nuove tabelle allegate all’OM 60/2020 prevedono l’attribuzione di 0.5 punti per le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino ad un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti”. E non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati? 

  • Sì.

L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:
a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?

  • LA RINUNCIA O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE SUPPLENZA SULLA BASE DELLE GAE E DELLE GPS A SECONDA DELLA GRADUATORIA INTERESSATA DALLA CONVOCAZIONE.

È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

  • I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

  • Sì.

Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

  • La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
    I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.
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