Graduatorie provinciali e di istituto, Nota valutazione del servizio.
22 luglio 2020
Nota del Ministero sulla valutazione dei servizi
Non sono previsti, e dunque non caricabili a sistema, i cosiddetti “altri servizi di insegnamento”
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico.
Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all’articolo 15 comma 2 dell’OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell’interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico.
I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il
punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.
Per il resto, ai sensi dell’articolo 15 dell’OM 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei titoli,
Come si valuta servizio su sostegno
1) il servizio prestato sul sostegno è valido
- a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
2) il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda;
3) come eccezione rispetto al punto 2, per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria;
4) per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria
di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria per ciascun anno scolastico è comunque pari al massimo a 12 punti.
Requisiti di accesso Per infanzia e primaria
Possono iscriversi:
- a) in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione
- b) in seconda fascia studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
Prima fascia: quali sono i titoli di abilitazione
Si tratta di
- Laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento quadriennale o LM85bis Nuovo ordinamento)
- titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27
- titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria conseguito all’estero, valido quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
N.B. Il diploma magistrale vale solo se conseguito entro l’anno scolastico 2001/02.
Tabelle valutazioni titoli
Prima fascia: il titolo di abilitazione vale da 4 a 12 punti, a secondo il voto con cui è stato conseguito, che va rapportato a 100.
Alla laurea in Scienze della formazione primaria vengono attribuiti ulteriori
- 60 punti per laurea Scienze della formazione quadriennale
- 72 punti per laurea Scienze della formazione quinquennale
Diploma magistrale: ripristinati i 6 punti
Graduatorie di istituto
Le graduatorie di istituto saranno suddivise in tre fasce Nella stessa provincia in cui il docente si iscrive in GPS può iscriversi anche nella corrispondente graduatorie di istituto.
- la prima fascia corrisponde all’attuale prima fascia di istituto (docenti abilitati inseriti in GaE)
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti istituzioni scolastiche (abilitati non inseriti in GaE)
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che scelgono, nella stessa provincia, fino a venti scuole (non abilitati)
Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia già vigenti per il triennio 2019/22. I punteggi e le posizioni spettanti nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia saranno invece determinati sulla base dei dati presentati per l’iscrizione nelle GPS. I docenti potranno scegliere, nella stessa provincia di inserimento, fino a 20 scuole per coprire le supplenze brevi e saltuarie (fino a venti scuole si intende per ogni classe di concorso, posto di insegnamento o posto di sostegno).
N.B. Diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione primaria possono iscriversi nella seconda fascia GPS Personale educativo
Titoli di accesso per la scuola secondaria di I e II grado
Possono iscriversi:
- a) in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione
- b) in seconda fascia
- laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017).
- precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU)
N.B. La laurea deve essere comprensiva degli eventuali CFU/CFA o esami o titoli aggiuntivi richiesti dal DPR 19/2016 e DM 259/2017 per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
L’aspirante deve essere in possesso del titolo entro il termine di presentazione della domanda (compresi i 24 CFU e/o eventuali CFU per completare il piano di studi). I 24 CFU non danno punteggio.
Quindi laureati già inseriti nel 2017 non hanno l’obbligo dei 24 CFU per il rinnovo della graduatorie, laureati al primo inserimento sì.
La laurea triennale non è titolo di accesso alla graduatoria.
Quali sono le abilitazioni per la scuola secondaria
ITP
- precedente inserimento nelle graduatorie di istituto valide per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso
- diploma che permette l’accesso a classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e dm 259/2017 + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm 616/2017
- abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (titolo previsto dal dm 59/2017)
Sostegno
Possono iscriversi
- a) in prima fascia i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione
- b) in seconda fascia i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma che abbiano tre anni di servizio su posto di sostegno del relativo grado entro l’anno scolastico 2019/20 e che siano in possesso di abilitazione o titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie provinciali.
N.B. Docenti già inseriti dal 2017 non hanno obbligo dei 24 CFU –
Il precedente inserimento nelle graduatorie di istituto del 2017 è uno dei requisiti per l’inserimento nelle graduatorie valide per il biennio 2020/22. Quindi in questo caso non è obbligatorio essere in possesso dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al dm n. 616/2017.