Statuto

STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI

Art. 1 – E’ costituita la libera Associazione denominata “GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI”, con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.

Art. 2 – L’Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L’Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti

Art. 3 – Possono aderire all’Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.

Art. 4 – L’adesione all’Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Nazionale dei Delegati.

Art. 5 – Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.

Art. 6 – Organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale

Art. 7 – L’Assemblea Nazionale e’ l’organo sovrano dell’Associazione ne stabilisce la linea politica e le forme organizzative.
E’ l’unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E’ l’organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E’ sempre compito dell’Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.

Art. 8 – Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.

Art. 9 – In tutti gli organismi associativi l’elezione avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all’ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali.

Art. 10 – Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall’assemblea nazionale fra gli iscritti all’associazione, è il massimo organo di garanzia dell’associazione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall’ A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le assemblee provinciali eleggono il Collegio provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.Il Collegio Nazionale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.

Art. 11 – Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall’assemblea nazionale fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell’Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti”.

Art. 12 – E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l’Assemblea Nazionale.

Art.13 – La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione della linea politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla gestione politica e organizzativa dell’Associazione, di cui coordina, a livello nazionale, le attività.

Art. 14 – L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione.
a) E’ costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al numero degli iscritti.
b) E’ valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli accordi contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali dell’Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.

Art. 15 – Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante legale e processuale.

Art. 16 – Ad un membro dell’Associazione è attribuita la funzione di Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività patrimoniali e amministrative.

Art. 17 – Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono eletti in un’Assemblea costituita dai delegati delle province all’Assemblea nazionale.
L’Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All’Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari relativi all’elezione degli organismi provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore Nazionale cui vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno un membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante, rappresentano l’Associazione nei confronti dell’Amministrazione pubblica regionale, in rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno attribuite.

Art. 18 – E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l’Assemblea Nazionale. L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende esecutive le decisioni dell’Assemblea Provinciale. La Direzione provinciale deve eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con modalità definite nei regolamenti provinciali.

Art.19 – L’Associazione si informa sul principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.

Art. 20 – Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell’Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d’iscrizione;
b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all’incremento dell’attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall’assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.

Art. 21 – Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.

Art. 22 – Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).

Art. 23 – L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

Art. 24 – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
 

Art. 1 – STRUTTURE PROVINCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella Assemblea Nazionale devono eleggere una Direzione Provinciale, un Coordinatore Provinciale e un Tesoriere, nonché provvedere alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello nazionale. Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le Assemblee Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti, e si doteranno di Regolamenti autonomi conformi allo spirito di quelli nazionali. L’Assemblea provinciale dei delegati può essere composta o da delegati eletti dagli iscritti nelle singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di proporzionalità sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea Provinciali degli Iscritti. E’ inoltre obbligo, per le Direzioni Provinciali, redigere annualmente bilancio consuntivo che è a disposizione di tutti i soci, entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Art. 2 – STRUTTURE REGIONALI
L’avvio della procedura di costituzione della struttura regionale avverrà, per la prima volta, a cura della provincia con maggior numero di iscritti. Fatte salve, comunque, le specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle strutture regionali sono suddivise tra le province in proporzione al numero degli iscritti.

Art. 3 – L’ASSEMBLEA NAZIONALE
1) L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti (in ragione di uno ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni provincia sono accertati in base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì parte di diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della Direzione Nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un voto.Non è previsto procedere ad accorpamenti interprovinciali nella definizione dei voti”.
2) L’Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte l’anno: Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e’ convocata su richiesta di almeno un terzo dei delegati nazionali o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Direzione Nazionale, previa approvazione della maggioranza della Direzione stessa (cfr Capo III).
3) L’Assemblea Nazionale e’ presieduta da tre delegati eletti di volta in volta.
4) L’Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, salvo per l’approvazione di modifiche statutarie e per la definizione del quoziente di proporzionalità’ che determina la composizione dell’Assemblea stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e’ di 2/3 degli aventi diritto al voto.
5) L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di 3 preferenze sui 5 da eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti saranno i membri effettivi , il 4° e il 5° saranno membri supplenti. Nei 60 gg. Precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari provinciali per il biennio e i delegati provinciali all’assemblea nazionale. All’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una commissione nominata dalla Direzione Nazionale procede alla verifica della legittimità di partecipazione al Congresso stesso. Annualmente l’Assemblea Nazionale di Maggio decide l’attribuzione degli esoneri sindacali.Congressi Straordinari sono convocati su richiesta dei due terzi della DN o del 50% + 1 dei voti dell’assemblea nazionale
6) All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva, su proposta della D.N. , il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.

Art. 4 – ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte dell’Assemblea Nazionale, si articola in due fasi:1° fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;2° fase – l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici restanti membri della Direzione Nazionale con votazione nella quale sono esprimibili non più di dieci preferenze.

Art. 5 – DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico dell’Associazione ed è dotata di tutti i poteri non specificamente attribuiti ad altri organi dell’Associazione. La DN, convocata di norma, una volta al mese, è presieduta dal Coordinatore Nazionale e da un Segretario verbalizzatore. Elegge al suo interno un tesoriere nazionale, una Delegazione Politica e un vice coordinatore facente funzioni.Coordinatore e Vice coordinatore sono membri di diritto della Delegazione Politica.La DN è delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.

Art. 6 – DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti dalla DN, più il Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è l’organismo di gestione politica in incontri ristretti a livello istituzionale.

Art. 7 – INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.

Art. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
“Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire altri incarichi nell’Associazione.Nelle province con un numero di iscritti superiore a 150, si procede all’elezione di Collegi provinciali dei revisori dei conti, con modalità analoghe a quelle previste per il Collegio nazionale”.

Art. 9 – VARIE
1) E’ fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi all’interno della Associazione di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di ogni anno, ad evitare discontinuita’ fra il momento di iscrizione e l’esplicazione dell’incarico stesso.
2) L’Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a maggioranza semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da concedere a personale A.T.A. che svolga funzioni di segreteria nelle sedi dell’Associazione.

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