STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
Art. 1 – E’ costituita la libera Associazione denominata “GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI INSEGNANTI”, con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 – L’Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti collettivi di lavoro. L’Associazione potrà anche svolgere senza fini di lucro ogni attività a favore dei propri iscritti
Art. 3 – Possono aderire all’Associazione gli insegnanti della scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 – L’adesione all’Associazione avviene attraverso il versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Nazionale dei Delegati.
Art. 5 – Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.
Art. 6 – Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale
Art. 7 – L’Assemblea Nazionale e’ l’organo sovrano dell’Associazione ne stabilisce la linea politica e le forme organizzative.
E’ l’unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la politica scolastica nazionale.
E’ l’organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E’ sempre compito dell’Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale (comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
Art. 8 – Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali, funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini sindacali, sindacati.
Art. 9 – In tutti gli organismi associativi l’elezione avviene con il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è segreto. Nessun organismo associativo può deliberare su argomenti che non siano stati posti preventivamente all’ordine del giorno e portati a conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative democraticamente deliberate dagli organi nazionali.
Art. 10 – Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall’assemblea nazionale fra gli iscritti all’associazione, è il massimo organo di garanzia dell’associazione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti dall’ A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le assemblee provinciali eleggono il Collegio provinciale dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.Il Collegio Nazionale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.
Art. 11 – Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall’assemblea nazionale fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell’Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti”.
Art. 12 – E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l’Assemblea Nazionale.
Art.13 – La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative di attuazione della linea politica espressa dall’Assemblea Nazionale e alla gestione politica e organizzativa dell’Associazione, di cui coordina, a livello nazionale, le attività.
Art. 14 – L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione.
a) E’ costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al numero degli iscritti.
b) E’ valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli accordi contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali dell’Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
Art. 15 – Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante legale e processuale.
Art. 16 – Ad un membro dell’Associazione è attribuita la funzione di Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha cura delle attività patrimoniali e amministrative.
Art. 17 – Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono eletti in un’Assemblea costituita dai delegati delle province all’Assemblea nazionale.
L’Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All’Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola con gli adempimenti statutari e regolamentari relativi all’elezione degli organismi provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore Nazionale cui vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno un membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante, rappresentano l’Associazione nei confronti dell’Amministrazione pubblica regionale, in rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno attribuite.
Art. 18 – E’ compito dell’Assemblea Provinciale eleggere i membri della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l’Assemblea Nazionale. L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende esecutive le decisioni dell’Assemblea Provinciale. La Direzione provinciale deve eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la rappresentanza processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con modalità definite nei regolamenti provinciali.
Art.19 – L’Associazione si informa sul principio proporzionale della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi elettivi sono esenti da compensi e indennità.
Art. 20 – Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell’Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d’iscrizione;
b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all’incremento dell’attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall’assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.
Art. 21 – Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di accordi contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di base.
Art. 22 – Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art. 23 – L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.
Art. 24 – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge vigenti. |